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Sez. 2, Sentenza n. 23284 del 27/10/2006 (Rv. 592669 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ampliamento del " thema decidendum" - Ammissibilità - Esclusione - Accettazione del contraddittorio da parte della controparte - Irrilevanza - Rilevabilità d'ufficio di nuove ipotesi di nullità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592669-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, regolato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, ha ad oggetto l'esame della legittimità della pretesa sanzionatoria della P.A., quale contestata all'autore della violazione e nei limiti dedotti dall'opponente nel relativo ricorso, sicché non è in alcun modo consentito un successivo ampliamento del "thema decidendum", neppure d'ufficio (a meno che non emerga la giuridica inesistenza del provvedimento opposto), rimanendo irrilevante che, su di esso, la parte interessata abbia accettato il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)