Sez. 2, Sentenza n. 24955 del 24/11/2006 (Rv. 593822 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Certezza nei confronti dei terzi - Scrittura privata fatta valere non per il suo contenuto negoziale ma quale fatto storico - Principio della inopponibilità della data della scrittura priva di data certa - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE
La disposizione dell'art. 2704, cod. civ., il quale stabilisce l'inopponibilità' della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione nè registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la scrittura sia invocata come semplice fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di rivendica di un terreno in cui era stata eccepita l'usucapione, ha considerato una scrittura di compravendita di quell'immobile quale elemento significativo dell'intento del possessore di continuare ad esercitare sul bene i poteri spettanti al proprietario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)