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Sez. 3, Sentenza n. 3998 del 18/03/2003 (Rv. 561224 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Certezza nei confronti dei terzi - Scrittura privata fatta valere non per il suo contenuto negoziale ma quale fatto storico - Principio della inopponibilità della data della scrittura priva di data certa - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561224-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE

La disposizione dell'art. 2704, cod. civ., il quale stabilisce l'inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la scrittura sia invocata come semplice fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio promosso nei confronti di un Comune per il risarcimento dei danni subiti dal proprietario di un immobile per il ritardo nel rilascio di un immobile, al fine di ritenere che il Comune aveva dato la disponibilità ad un terzo soltanto di una parte dell'immobile, ha attribuito valore indiziario a due lettere provenienti da quest'ultimo, prive di data certa, delle quali soltanto una era indirizzata a detto Comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)