Sez. 1, Sentenza n. 6683 del 03/08/1987 (Rv. 454903 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 151 DEL 1975 - RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA RESPINTA SOTTO LA PREVIGENTE DISCIPLINA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 151 DEL 1975 - RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA RESPINTA SOTTO LA PREVIGENTE DISCIPLINA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La nuova disciplina della dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, pur trovando immediata applicazione nei riguardi dei figli nati prima della sua entrata in vigore, non deroga, in difetto di espressa previsione, ai principi che regolano l'autorità del giudicato sostanziale, e non consente, pertanto, la riproposizione della domanda che sia stata respinta sotto la previgente normativa. Tale preclusione, peraltro, postula che si tratti di rigetto in senso proprio, cioè per diniego della filiazione naturale e conseguente infondatezza nel merito della domanda, mentre non si verifica quando la precedente pronuncia, ancorché adottando in dispositivo la formula del rigetto, abbia in effetti dichiarato l'inammissibilità dell'Azione per l'insussistenza di una delle ipotesi in proposito fissate dal vecchio testo dell'art. 269 cod. civ., restando in questa situazione invocabile la normativa sopravvenuta, la quale diversamente regola le condizioni di ammissibilità. (V 2084/85, mass n 439992; (V 5513/81, mass n 416219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)