diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13249 del 16/06/2011 (Rv. 619249 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - TELEVISIVE | Creatività ex art. 1 legge n. 633 del 1941 - Nozione - Conseguenze - Fattispecie in tema di tutelabilità dei "format".
Stato
decisa il 2011-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619249-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - TELEVISIVE

In tema di diritto d'autore relativo ai programmi televisivi, il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento l'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, atteso che ciò che conta, ai fini della violazione dell'esclusiva, è che i tratti essenziali caratterizzanti l'opera anteriore siano riconoscibili nell'opera successiva, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio della motivazione. Ne consegue che non sussiste alcuna contraffazione quando la ripresa del "format" (da intendersi come il canovaccio di uno spettacolo, in cui si inseriscono improvvisazioni costituite dalle prestazioni dei partecipanti ad esso, costituito da un titolo, una struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi) si esplichi mediante la sola riproduzione di particolari non significativi o già noti o che costituiscano semplici idee diversamente rappresentante, cioè di elementi secondari o di dettaglio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2581, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)