Sez. 5, Sentenza n. 12783 del 19/10/2001 (Rv. 549751 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI | Accantonamento effettuato nel fondo rischi su crediti di crediti scontati presso istituti bancari - Deduzione - Ammissibilità - Iscrizione del credito nei conti d'ordine - Sufficienza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, è legittima la deduzione delle somme accantonate nel fondo rischi su crediti, ancorché relative a crediti che hanno formato oggetto di sconto presso istituti bancari e che, dopo lo sconto, non risultino iscritti in bilancio, ma nei conti d'ordine.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)