Sez. 5, Sentenza n. 16832 del 20/06/2008 (Rv. 603761 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE | Tassazione agevolata ex art. 7 della legge n. 984 del 1977 - Presupposti - Idoneità dei fondi ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali - Sussistenza - Necessità dell'effettiva realizzazione di interventi di forestazione ai sensi dell'art. 10 della citata legge - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE
In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è l'idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, non richiedendosi l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione, ai sensi dell'art. 10 della citata legge. (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate nel quale si sosteneva, interpretando in combinato disposto gli artt. 7 e 10, comma 7, della medesima legge, che per fruire dell'agevolazione tributaria richiesta dai contribuenti occorresse che effettivamente fossero stati effettuati interventi di forestazione duraturi nel tempo, disciplinati dall'organo competente in materia attraverso l'approvazione di un piano di cultura e forestazione).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 984 art. 7, Legge 27/12/1977 num. 984 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)