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Sez. U, Ordinanza n. 2417 del 19/02/2002 (Rv. 552353 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Provvedimento emesso su reclamo cautelare - Impugnabilità col regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552353-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Avverso il provvedimento emesso su reclamo a norma dell'art. 669 - "terdecies" cod. proc. civ., non essendo consentito, stante la natura provvisoria e strumentale di esso, il ricorso straordinario per cassazione, neppure è ammissibile il regolamento di giurisdizione, non potendo logicamente ritenersi che il giudice di legittimità possa per tal via risolvere la questione di giurisdizione della quale non può essere investito a norma dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)