Sez. U, Ordinanza n. 125 del 06/12/2000 (Rv. 542459 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Misura cautelare - Provvedimenti di accoglimento o di rigetto - Reclamo al giudice superiore ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. per motivi di giurisdizione - Ammissibilità - Conseguenze - Inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
A norma dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 1994, avverso i provvedimenti di accoglimento o di rigetto della misura cautelare è ammesso il reclamo al giudice processualmente sovraordinato, anche per motivi attinenti alla giurisdizione. Ne consegue che avverso detti provvedimenti è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sia perché trattasi di provvedimenti di natura provvisoria e strumentale contro i quali, non essendo consentito il ricorso ex art. 111 Cost., non può neppure ammettersi quello per regolamento, non potendo logicamente ritenersi che il giudice di legittimità possa per tal via risolvere a norma del citato art. 111 Cost; sia perché la definizione del relativo procedimento nei tempi brevi fissati dall'art. 739 cod. proc. civ. fa venir meno l'esigenza di una pronta decisione sulla questione della giurisdizione al di fuori di tale procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 13, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)