Sez. 1, Sentenza n. 1726 del 17/02/1995 (Rv. 490489 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - SEQUESTRO ANTERIORE ALLA CAUSA | Ordinanza ex art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. - Carattere provvisorio del provvedimento - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 cost. - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - SEQUESTRO ANTERIORE ALLA CAUSA
Gli artt. 669 bis e segg. cod. proc. civ., introdotti dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990 n. 353, nel ridisegnare il procedimento diretto all'adozione delle misure cautelari, incluso il sequestro conservativo anteriore alla causa di merito, hanno mantenuto il carattere provvisorio del provvedimento di esso autorizzativo, in quanto munito di efficacia temporanea, condizionato all'instaurazione di detta causa e poi superato dalla sua definizione, ed inoltre modificabile o revocabile pure durante la causa stessa. Tale carattere è proprio anche dell'ordinanza, che pronunci, ai sensi dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ., sul reclamo dell'interessato, con il conseguente sottrarsi dell'ordinanza medesima, per difetto di decisorietà, al ricorso per cassazione "ex" art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 10, Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 13, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)