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Sez. 5, Sentenza n. 15733 del 13/12/2001 (Rv. 551095 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ DELL'ATTO - NULLITÀ OD ANNULLABILITÀ PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLE PARTI | Restituzione dell'imposta assolta per la parte eccedente la misura fissa - Atto dichiarato nullo per simulazione assoluta - Diritto alla restituzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551095-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ DELL'ATTO - NULLITÀ OD ANNULLABILITÀ PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLE PARTI

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la restituzione dell'imposta assolta, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma, presuppone che la causa della nullità non sia imputabile alle parti, per cui la restituzione non spetta nel caso di atto dichiarato nullo per simulazione assoluta, la quale, per definizione, è imputabile alle parti.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)