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Sez. 3, Sentenza n. 9152 del 16/04/2013 (Rv. 626027 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA | Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - Accertamento riservato al giudice dell'opposizione all'esecuzione - Oggetto - Delimitazione - Atti del processo di opposizione dinanzi a lui pendente - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626027-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA

L'accertamento della mala fede del creditore pignorante, per i fini di cui all'art. 96, comma secondo, cod. proc. civ., è devoluto al giudice dell'opposizione all'esecuzione, il quale nel compiere il relativo accertamento dovrà valutare la condotta tenuta dal creditore nel giudizio di esecuzione, e non in quello di opposizione, a meno che non venga invocata dall'opponente anche la responsabilità dell'opposto per avere in mala fede o colpa grave resistito al giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi del primo comma della norma citata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)