Sez. 3, Sentenza n. 10677 del 24/04/2008 (Rv. 604176 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE | Esercizio del diritto - Condizioni - Gravi motivi - Necessità - Modalità di comunicazione - Individuazione - Violazione - Conseguenze - Inefficacia del recesso - Fattispecie relativa a controversia in cui era maturata la preclusione circa la deduzione dell'inefficacia del recesso del conduttore.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE
Ai sensi degli artt.4, secondo comma, e 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, è consentito al conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione, in qualsiasi momento ed indipendentemente dalla scadenza o dal rinnovo del contratto (purché con preavviso di sei mesi) di recedere anticipatamente dal rapporto locatizio, ma contestualmente alla dichiarazione di recesso deve comunicare, a pena di inefficacia, i gravi motivi al locatore onde consentirgli di poterli contestare tempestivamente (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata rigettata la domanda del locatore per il pagamento, da parte del conduttore, dei canoni maturandi fondata sull'inadempimento della relativa obbligazione, senza però aver tempestivamente chiesto, nel termine fissato ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ., l'accertamento dell'inefficacia e del mancato perfezionamento del recesso del conduttore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)