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Sez. 3, Sentenza n. 17416 del 08/08/2007 (Rv. 599167 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE | Gravi motivi - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599167-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE

In tema di locazione ad uso diverso dall'abitazione, ai fini della configurabilità dei giusti motivi oggettivi, in presenza dei quali l'art. 27, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 consente al conduttore, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto, é necessario che, successivamente alla costituzione del rapporto e imprevedibilmente rispetto a tale momento, si verifichino fatti, indipendenti dalla volontà del conduttore, che rendano particolarmente gravosa, anche soltanto per ragioni di ordine economico che impongano l'ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, la prosecuzione della locazione. (Nella specie, la S. C. ha affermato che, correttamente, i giudici del merito avevano ritenuto che costituisse grave motivo la sopravvenuta entrata in vigore, dopo la conclusione dell'originario contratto di locazione, della nuova normativa nel settore della telefonia che aveva reso non economico, perla società telefonica conduttrice, la continuazione dell'utilizzo dell'immobile locato).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)