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Sez. 3, Sentenza n. 6095 del 20/03/2006 (Rv. 588368 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE | Esercizio del diritto - Condizioni - Gravi motivi - Nozione - Indicazione - Modalità - Fattispecie relativa all'indicazione di motivi diversi da quelli gravi di cui all'art. 27 legge n. 392 del 1978.
Stato
decisa il 2006-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588368-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE

In tema di locazioni di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, va escluso che sia valido il recesso del conduttore qualora siano indicati motivi diversi da quelli gravi previsti dall'art.27 della legge 392/1978, atteso che comunicare un motivo che non riveste il carattere di gravità richiesto dalla norma equivale a non comunicarne alcuno, restando insoddisfatta la finalità di consentire al locatore le opportune valutazioni. A tal fine i gravi motivi devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, in modo da rendergli particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la prosecuzione del rapporto, ancorché nell'indicare il motivo il conduttore non abbia anche l'onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, nè di darne la prova, perché queste attività devono esser svolte solo in caso di contestazione da parte del locatore.(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso siffatto, aveva apoditticamente affermato l'irrilevanza della inidoneità della dichiarazione a sciogliere il contratto, attesa la differenza con l'ipotesi prospettata di nullità della comunicazione del recesso).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)