diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4971 del 28/03/2012 (Rv. 621602 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Principio di parità ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Portata - Limiti - Fattispecie relativa alla omogeneizzazione dell'indennità di amministrazione dei dipendenti del Ministero delle Infrastrutture.
Stato
decisa il 2012-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621602-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

Il principio espresso dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, restando quindi vietato, non ogni trattamento differenziato per singole categorie di lavoratori, ma solo quello contrastante con specifiche previsioni normative. (Nella specie, la decisione di merito aveva ritenuto contrario al principio di parità il prolungato mantenimento di differenze nell'indennità di amministrazione corrisposta ai dipendenti del Ministero delle Infrastrutture, provenienti dai soppressi Ministeri dei Trasporti e dei Lavori Pubblici; la S.C., enunciando la massima, ha cassato la decisione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., DPR 26/03/2001 num. 177 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)