Sez. L, Sentenza n. 1227 del 05/02/1988 (Rv. 457435 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CRITERI DI SCELTA - ACCORDI INTERCONFEDERALI DEL 1950 E DEL 1965 - EFFICACIA RISPETTIVA - VERIFICA DELL'OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA APPLICABILE - RIFERIMENTO AI CRITERI SEGUITI EFFETTIVAMENTE E NON A QUELLI ENUNCIATI DALL'IMPRENDITORE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CRITERI DI SCELTA - ACCORDI INTERCONFEDERALI DEL 1950 E DEL 1965 - EFFICACIA RISPETTIVA - VERIFICA DELL'OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA APPLICABILE - RIFERIMENTO AI CRITERI SEGUITI EFFETTIVAMENTE E NON A QUELLI ENUNCIATI DALL'IMPRENDITORE - NECESSITÀ.*
In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale e di scelta dei lavoratori da licenziare, gli accordi interconfederali del 1950 e del 1965 in ordine ai criteri di scelta dei lavoratori licenziandi hanno efficacia diversa, essendo stato il primo recepito nel d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019 e così dotato di forza di legge e potendo perciò il secondo derogarvi solo dove disponga in senso più favorevole ai lavoratori. In ogni caso, la verifica dell'osservanza o meno della disciplina applicabile deve essere dal giudice compiuta con riferimento non ai criteri enunciati dall'imprenditore ma a quelli effettivamente seguiti dal medesimo in relazione ai singoli lavoratori licenziati. (V 6154/85, mass n 443288).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)