Sez. L, Sentenza n. 6154 del 06/12/1985 (Rv. 443288 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PRESUPPOSTI - RIDIMENSIONAMENTO DELL'AZIENDA - MEDIANTE RIDUZIONE DEL SOLO PERSONALE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PRESUPPOSTI - RIDIMENSIONAMENTO DELL'AZIENDA - MEDIANTE RIDUZIONE DEL SOLO PERSONALE - AMMISSIBILITÀ.*
Il licenziamento collettivo - che è esperibile non soltanto dalle imprese industriali, le quali sono tenute all'osservanza dei criteri di scelta del personale da licenziare fissati dagli accordi interconfederali 20 dicembre 1950, reso efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019, e 5 maggio 1965 - presuppone che la risoluzione dei rapporti di lavoro sia determinata, con nesso di causalità, da un ridimensionamento dell'azienda, che è deciso dall'imprenditore nell'Esercizio della sua iniziativa economica (art. 41 cost.) e che può riguardare anche il solo personale, senza accompagnarsi ad eliminazione di elementi materiali, coincidendo, nelle imprese che operano nel settore edile, con il progressivo esaurimento di singole fasi dei lavori. (V 6618/84, mass n 438160 e 438161; (V 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)