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Sez. 4, Sentenza n. 3741 del 30/01/1989 Ud. (dep. 10/03/1989) Rv. 180763 - 01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - OMICIDIO COLPOSO - PROSSIMI CONGIUNTI - TITOLO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - ATTENUANTE DEL DANNO RISARCITO - NATURA E "RATIO" DELL'ATTENUANTE - CONGRUITÀ DELLA SOMMA OFFERTA - PARAMETRI DI RIFERIMENTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180763-01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - OMICIDIO COLPOSO - PROSSIMI CONGIUNTI - TITOLO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - ATTENUANTE DEL DANNO RISARCITO - NATURA E "RATIO" DELL'ATTENUANTE - CONGRUITÀ DELLA SOMMA OFFERTA - PARAMETRI DI RIFERIMENTO - FATTISPECIE.*

In tema di risarcimento dei danni, quello conseguente a un omicidio colposo spetta ai congiunti della persona uccisa "jure proprio" e non "jure haereditatis" e va, pertanto, commisurato alle aspettative legittime di beneficio finanziario da ciascuno (dei congiunti) prospettabili, in relazione alle effettive future possibilità di guadagno della vittima. Ne consegue che la "congruità" della somma offerta dall'imputato, rispetto all'entità dei danni scaturiti dal reato, deve essere valutata in aderenza ai predetti parametri, pur tenendosi presente che l'attenuante, di cui all'articolo 62 n. 6 codice penale, ha natura soggettiva e trova la sua giustificazione, non tanto nella restaurazione del patrimonio della vittima, quanto nella considerazione che l'avvenuto risarcimento del danno, anteriormente al giudizio, si presenta quale manifestazione concreta del sopravvenuto ravvedimento, e, perciò, della minore pericolosità, del reo. (fattispecie in cui il giudice del merito aveva negato l'attenuante ex articolo 62 n. 6 codice penale ritenendo non "adeguata" al risarcimento la somma di l. 20.000.000, offerta ai prossimi congiunti (forniti di redditi propri) di persona, la cui morte lo aveva colto in regime di semilibertà, essendo dedito al reato nonché all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti e privo di occupazione. La Corte ha annullato, sul punto, evidenziando la necessità di approfondire l'accertamento in ordine ai due aspetti della problematica attinente l'attenuante de qua, evidenziati in massima). (V mass n 174768, sulla prima parte; (V mass n 106953, sulla prima parte; (V mass n 177977, sulla seconda parte; (V mass n 169012, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)