Sez. U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014 (Rv. 634113 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Enti locali - Finanziamento opera pubblica da parte di altro ente pubblico - Disciplina ex art. 23 del d.l. n. 66 del 1989 - Applicabilità - Fondamento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE
Il divieto, per i Comuni, in base all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico, ferma restando la necessaria verifica della copertura della spesa nel bilancio del Comune che ne assume l'impegno.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 288, Legge 24/04/1989 num. 144 art. 1, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 123 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/09/1997 num. 342 art. 4, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)