Sez. L, Sentenza n. 12538 del 06/12/1995 (Rv. 494957 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Rimborsi dovuti dall'INPS ex sentenza cost. n. 261 del 1991 - Rateizzazione ex art. 1, terzo comma, D.L. n. 71 del 1993, convertito in legge n. 151 del 1993 - Esclusione di "aggravio per rivalutazione o interessi - Interpretazione - Interessi ed eventuale maggior danno maturati fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale - Computabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
La disposizione dell'art. 1, terzo comma, D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito con modificazioni in l. n. 151 del 1993, la quale - in relazione al "rimborso delle somme" dovute dall'I.N.P.S. per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, D.L. n. 918 del 1968, convertito con modificazioni in legge n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude il beneficio degli sgravi contributivi in caso di retribuzioni non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria) -, prevede, relativamente a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione di tale sentenza, che tali rimborsi siano effettuati (previa presentazione di apposita domanda, che peraltro deve ritenersi superflua in caso di giudizio già pendente) "in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi", va interpretata, in base alla collocazione dell'inciso relativo agli accessori e al riferimento della disposizione non ai contributi ma, genericamente, alle "somme", nel senso che ai contributi di cui è dovuto il rimborso vanno aggiunti, secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali ed l'eventuale maggior danno maturati a decorrere dalla domanda amministrativa di rimborso o dalle successive date di versamento dei contributi indebiti - rispetto ai quali detta domanda è idonea a spiegare effetti ai fini di cui all'ultima parte dell'art. 2033 cod. civ. - e fino al 19 giugno 1991, mentre l'esclusione di interessi e rivalutazione riguarda solo la dilazione di pagamento inerente alla rateizzazione della somma complessiva dovuta a tale data.
Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2939
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)