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Sez. L, Sentenza n. 7487 del 05/06/2000 (Rv. 537254 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Rimborsi dovuti dall'Inps ex sentenza Corte Cost. 261 del 1991 - Rateizzazione ex art. 1, terzo comma, D.L. n. 71 del 1993, convertito in legge n. 151 del 1993 - Esclusione di aggravio per rivalutazione o interessi - Interpretazione - Interessi e rivalutazione maturati fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537254-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

La disposizione dell'art. 1, comma terzo, D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito con modificazioni in legge n. 151 del 1993, la quale - in relazione al rimborso delle somme dovute dall'Inps per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991(dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma secondo, D.L. n. 918 del 1968, convertito con modificazioni in legge n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude il beneficio degli sgravi contributivi in caso di retribuzioni non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria)- prevede, relativamente a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione di tale sentenza, che tali rimborsi siano effettuati in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, va interpretata nel senso che ai contributi di cui è dovuto il rimborso non vanno aggiunti, secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali ed il maggior danno per svalutazione monetaria, atteso che tali accessori del credito presuppongono la colpa del debitore, la quale è da escludere allorché il comportamento tenuto da quest'ultimo sia imposto da una norma che, sebbene successivamente incostituzionale, sia stata (all'epoca dell'inadempimento) in vigore e alla cui osservanza sia stato obbligato fino alla pronuncia di incostituzionalità; quindi l'esclusione di interessi e rivalutazione monetaria non riguarda solo la dilazione di pagamento inerente alla rateizzazione della somma complessiva dovuta a tale data, ma anche il periodo precedente, fin dalla maturazione del credito.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1993 num. 151 art. 1, Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)