Sez. L, Sentenza n. 6339 del 18/07/1987 (Rv. 454608 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CESSAZIONE DEI PRESUPPOSTI ANTERIORI ALLA PRONUNCIA DEL GIUDICE DESTINATARIO DELLA RELATIVA ECCEZIONE - RILEVANZA - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CESSAZIONE DEI PRESUPPOSTI ANTERIORI ALLA PRONUNCIA DEL GIUDICE DESTINATARIO DELLA RELATIVA ECCEZIONE - RILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Ai fini della litispendenza assumono rilievo le vicende che l'abbiano fatta cessare prima che il giudice, cui la pendenza di più cause identiche sia stata denunciata, si pronunci su tale questione, con la conseguenza che questa deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia, onde si deve tener conto degli eventi processuali sopravvenuti che precludano l'applicabilità dell'art. 39 cod. proc. civ., anche se ciò si verifichi nella pendenza del giudizio di Cassazione. (V 1713/82, mass n 419548).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)