Sez. 2, Sentenza n. 3884 del 18/06/1980 (Rv. 407760 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE - RESTITUZIONE DEL PREZZO E RIMBORSO DELLE SPESE - DEBITI DI VALUTA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - TOTALE - RESTITUZIONE DEL PREZZO E RIMBORSO DELLE SPESE - DEBITI DI VALUTA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
In materia di evizione totale la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese fatte per il contratto, di cui agli artt 1483 e 1479, secondo comma, cod civ, sono debiti di valuta, insuscettibili di rivalutazione, in quanto tali rimborsi non escludono l'ulteriore risarcimento del danno quando nel comportamento dell'alienante si riscontrino effettivamente gli estremi della colpa, la quale, secondo i principi generali delle obbligazioni, si presume fino a prova contraria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)