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Sez. 5, Sentenza n. 6063 del 02/11/2016 Cc. (dep. 09/02/2017) Rv. 268983 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Richiesta di scarcerazione per decorrenza termini ai sensi dell'art.297, comma terzo, cod.proc.pen. - Apposizione di "omissis" a dichiarazioni accusatorie di collaborante - Utilizzazione ai fini della valutazione della desumibilità degli atti - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268983-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Ai fini della valutazione della richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini della custodia cautelare, avanzata dall'indagato nei cui confronti siano state emesse più ordinanzae cautelari, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., l'apposizione da parte del pubblico ministero, per motivi di segretezza delle indagini, di "omissis" ad una parte delle dichiarazioni del collaborante, non può essere utilizzata per ritenere la mancanza di desumibilità dagli atti relativi alla prima ordinanza dei fatti relativi alla seconda ordinanza e negare, in presenza degli altri presupposti, la retrodatazione dei termini della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)