Sez. 6, Sentenza n. 41341 del 09/11/2006 Cc. (dep. 18/12/2006) Rv. 235439 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Richiesta avanzata nei confronti di indagati non iscritti nel registro ex art. 335 - Ordine del Gip di identificare ed iscrivere nel registro gli indagati - Abnormità - Insussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini la identificazione e l'iscrizione nel registro delle notizie di reato dei soggetti nei cui confronti il P.M. ha formulato la richiesta, trattandosi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dall'art. 409, comma quarto cod. proc. pen.. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che l'accertamento del Gip sulla incompletezza delle indagini si estende anche alla compiuta identificazione delle persone a cui gli atti andrebbero attribuiti).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 335, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 408, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 409, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 415 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)