Sez. 6, Sentenza n. 22563 del 23/05/2007 Cc. (dep. 08/06/2007) Rv. 236702 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Opposizione della persona offesa - Provvedimento del G.i.p. - Ordine di iscrizione di diversa figura di reato - Indicazione dell'oggetto e dei termini delle indagini - Legittimità.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
È legittimo, in quanto rientra nel potere di controllo del giudice sulla completezza e congruità delle indagini previsto dall'art. 409 cod. proc. pen., il provvedimento con cui il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., nell'accogliere tale richiesta, ordini all'organo inquirente l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di diversa ipotesi criminosa in ordine al fatto oggetto di investigazioni e contestualmente indichi specificamente le ulteriori indagini da espletare, fissandone il termine.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)