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Sez. 1, Sentenza n. 218 del 10/01/1981 (Rv. 410626 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - VALORE PROBATORIO DI TALE DICHIARAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410626-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - VALORE PROBATORIO DI TALE DICHIARAZIONE.*

In tema di dichiarazione giudiziale della paternita, l'art 269 cod civ, nel nuovo testo introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n 151, pur non contemplando piu la dichiarazione scritta di colui al quale la paternita medesima viene attribuita, come elemento di ammissibilita dell'Azione e come presunzione iuris tantum sul suo fondamento, non osta a che tale dichiarazione scritta possa essere liberamente utilizzata e valutata dal giudice del merito, quale prova a fondamento di una pronuncia di accoglimento. (V 4980/77, mass n 388596).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)