Sez. 1, Sentenza n. 3344 del 01/06/1982 (Rv. 421323 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - POSSESSO DI STATO - UTILIZZABILITÀ ANCHE DOPO LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - POSSESSO DI STATO - UTILIZZABILITÀ ANCHE DOPO LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA.*
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, le modifiche all'art. 269 cod. civ. introdotte dall'art. 113 della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975 n. 151), nel senso che la dichiarazione medesima è consentita in tutti i casi in cui è ammesso il riconoscimento e sulla base di ogni mezzo di prova, non ostano a che le situazioni tassativamente contemplate dal vecchio testo del citato art. 269 cod. civ., per la proponibilità della relativa Azione, ivi compresa quella consistente nel possesso di stato di figlio naturale (alla stregua dei requisiti del "tractatus" e della "fama"), possano essere utilizzate dal giudice come elementi probatori o seriamente indiziari per l'accoglimento della domanda, mentre il limite fissato dall'ultimo comma del nuovo testo del medesimo articolo, circa l'insufficienza a dimostrare la paternità naturale della sola dichiarazione della madre e della sola esistenza di rapporti intimi fra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento, non preclude che dette circostanze possano concorrere alla formazione del convincimento, assieme ad altri elementi, anche presuntivi. (V 218/81, mass n 410626; (V 6217/80, mass n 409945).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)