Sez. L, Sentenza n. 2593 del 30/05/1989 (Rv. 462904 - 01)
SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE - DIVIETO DI ASSUNZIONE - RIFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI - PORTATA - CONSORZI DI BONIFICA - INCLUSIONE.*
SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE - DIVIETO DI ASSUNZIONE - RIFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI - PORTATA - CONSORZI DI BONIFICA - INCLUSIONE.*
L'art. 7 della legge regionale siciliana 7 maggio 1958 n. 14, nello stabilire il divieto di assunzione di personale da parte di "tutti gli enti locali comunque dipendenti o vigilati dalla regione, adopera l'espressione "enti locali" nel senso più lato - come si ricava, in particolare, dal confronti di detta norma con la formula ("enti pubblici istituiti con legge regionale e sottoposti alla vigilanza della regione") dell'art. 6 della stessa legge - e, pertanto, si riferisce anche ai consorzi di bonifica, enti pubblici economici sottoposti a vigilanza regionale, restando escluso che la locuzione del citato art. 7 intenda designare solo istituzioni (come consorzi fra comuni, comunità montane, unità sanitarie locali) costituenti proiezioni degli enti territoriali minori. (V 2991/86, mass n 446001; (V 5540/85, mass n 442738).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 116, Costituzione art. 118 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 6, Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)