Sez. 3, Sentenza n. 4019 del 26/06/1980 (Rv. 407935 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - VALIDITA - LIMITI TEMPORALI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - VALIDITA - LIMITI TEMPORALI.*
Le clausole di adeguamento (cosiddette clausole ISTAT), stipulate per mantenere costante il valore della prestazione del locatario, non costituiscono aumento del canone e debbono, percio, ritenersi valide ed efficaci - anche nel periodo di blocco dei canoni sancito dall'art 8 della legge n 833 del 1969 - fino all'entrata in vigore del DL 24 luglio 1973 n 426, che ne ha disposto espressamente l'inefficacia, distinguendo tra dette clausole e quelle che prevedono aumento del canone, per le quali ha ribadito la sanzione di nullita gia prevista dalla legge citata. (Conf 4297/78, mass n 393960; (Conf 4296/78, mass n 393958; (Conf 2758/77, mass n 386410).*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)