Sez. 3, Sentenza n. 3036 del 08/05/1981 (Rv. 413587 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - VALIDITA ED EFFICACIA - TERMINE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - VALIDITA ED EFFICACIA - TERMINE.*
In tema di contratto di locazione, le clausole di adeguamento stipulate per mantenere costante il valore reale della prestazione del conduttore (cosiddette clausole ISTAT) non costituiscono aumento del canone: esse debbono percio ritenersi valide ed efficaci - anche nel periodo di blocco dei canoni sancito dall'art 8 della legge 26 novembre 1969 n 833 - fino all'entrata in vigore del decreto-legge 24 luglio 1973 n 426, che ne ha disposto espressamente l'inefficacia, distinguendo fra dette clausole e quelle che prevedono aumenti del canone, per le quali ha ribadito la sanzione di nullita gia prevista dalla legge. (Conf 4019/80, mass n 407935; (Conf 4297/78, mass n 393960; (Conf 2758/77, mass n 386410).*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)