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Sez. 5, Sentenza n. 3287 del 04/01/2000 Ud. (dep. 16/03/2000) Rv. 215578 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Ricerca della verità - Obbligo del giudice - Accertamento del diritto di critica o di cronaca - Necessità - Ragioni - Fattispecie: sussistenza del diritto di critica nella propalazione di vicende legate a un processo penale in corso - Interesse pubblico alla conoscenza.
Stato
decisa il 2000-01-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215578-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

In tema di diffamazione sia specifica che generica, il giudice non può trascurare la ricerca della verità, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. e dell'art. 21 Cost. e, in particolare, dell'esimente del cosiddetto diritto di cronaca o di critica, che spetta ad ogni cittadino che si serva di un mezzo di pubblicità, ed il cui esercizio è ritenuto lecito anche quando possa derivarne la lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro, a condizione che si tratti di un argomento di pubblico interesse, che l'informazione sia sostanzialmente veridica e che la critica sia obiettiva e non tendenziosa. (Fattispecie relativa ad attribuzione, in un programma televisivo di fatto diffamatorio determinato desunto da procedimento penale in corso. Riconoscendo la sussistenza del diritto di critica la Corte ha evidenziato l'interesse del pubblico a conoscere i particolari relativi al soggetto pretesamente diffamato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)