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Sez. 1, Sentenza n. 147 del 10/01/1998 (Rv. 511411 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Invalidità del decreto di espropriazione - Conseguenze - Venir meno della pretesa indennitaria - Difetto di "legitimatio ad causam" del privato nel procedimento di opposizione alla stima - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511411-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Nell'ipotesi in cui il giudice adito in sede di opposizione alla stima rilevi, anche d'ufficio, la mancanza di un presupposto di validità del decreto di espropriazione, e quindi il venir meno della pretesa indennitaria, deve dichiarare l'inesistenza del diritto del privato a proporre opposizione alla stima, pur in difetto di specifica eccezione di parte, trattandosi di questione che attiene alla "legitimatio ad causam" ossia alla titolarità in astratto del diritto fatto valere con l'atto introduttivo del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)