Sez. 3, Sentenza n. 3172 del 06/10/1975 (Rv. 377272 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CRITERIO DI INTERPRETAZIONE - RILEVANZA DI CIRCOSTANZE NON ESPLICITE NEL DOCUMENTO - LEGITTIMITA.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CRITERIO DI INTERPRETAZIONE - RILEVANZA DI CIRCOSTANZE NON ESPLICITE NEL DOCUMENTO - LEGITTIMITA.*
L'accertamento compiuto dal giudice del merito circa l'esistenza di una transazione - che, in quanto giudizio di mero fatto, non e censurabile in Sede di legittimita - si svolge, in sostanza, sui congegni ermeneutici della convenzione, attraverso gli elementi dichiarativi che la coinvolgono; e se anche, sempre ai fini della interpretazione dell'atto, il giudice prende in considerazione circostanze che in esso non risultano esplicite, non viola con cio il rigore della prova per iscritto, appartenendo esse ad un momento anteriore alla formazione dell'atto, quanto questo era nella fase delle trattative.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)