Sez. 1, Sentenza n. 11737 del 01/08/2003 (Rv. 565591 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Terremoto del dicembre 1990 nelle Province di Siracusa, Ragusa e Catania - Sospensione dei termini disposta dall'art. 1, comma terzo, legge n. 195 del 1991 - Carattere retroattivo della norma - Effetti.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
La legge 3 luglio 1991, n. 195, di conversione, con modificazioni, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle Province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990, nel disporre (all'art. 1, comma terzo) la sospensione dei termini processuali e sostanziali dal 13 dicembre 1990 al 4 giugno 1991, ha carattere retroattivo (carattere non impedito dall'art. 11 delle preleggi, giacché il principio di irretroattività della legge è stato elevato a dignità di precetto costituzionale nel campo delle sanzioni penali, mentre in materia civile è derogabile mediante altre norme ordinarie); detta sospensione, evitando "medio tempore" l'ulteriore decorso del termine, impedisce che il termine "ex lege" sospeso sia computabile per il maturare di una decadenza o per il formarsi di una preclusione.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 25, Legge 03/07/1991 num. 195 art. 1, Decreto Legge 03/05/1991 num. 142
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)