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Sez. 1, Sentenza n. 1922 del 06/03/1999 (Rv. 523905 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE | Condanna penale dell'imputato in primo grado - Contestuale condanna al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile - Successivo proscioglimento dell'imputato in appello per intervenuta prescrizione - Conseguenze - Richiesta di restituzione della provvisionale versata alla parte civile - Legittimità.
Stato
decisa il 1999-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523905-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE

In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, l'imputato condannato in primo grado (nella specie, per false comunicazioni sociali, ex art. 2621 cod. civ.) che abbia versato alla costituita parte civile (nella specie, i soci della società) una somma a titolo di provvisionale per effetto di statuizione del giudice penale contestuale alla condanna, è legittimato a richiederne la restituzione nei confronti delle parti civile beneficiarie in caso di proscioglimento in appello dal reato contestato (nella specie, "rectius", per dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 383 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)