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Sez. 4, Sentenza n. 1798 del 10/07/1996 Cc. (dep. 19/08/1996) Rv. 206302 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Cassiere di un'agenzia bancaria che, con movimentazioni fittizie, effettui spostamenti o prelievi di denaro dai conti correnti dei clienti dell'istituto o che, dopo avere richiesto alla sede centrale fondi maggiori di quelli necessari, gonfiando il fabbisogno giornaliero, s'impossessi del denaro contante che transiti nella casa per fare fronte alle esigenze correnti - Reato di furto - Ravvisabilità - Delitto di appropriazione indebita - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206302-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE

Il cassiere di un'agenzia bancaria non ha la disponibilità neanche provvisoria della provvista dei conti correnti dei clienti dell'istituto. Egli, nel momento in cui effettua il pagamento degli assegni, non esercita un libero atto di disponibilità ma si limita a compiere una mera attività di esecuzione di precise disposizioni del correntista, il quale rimane, in ogni momento, possessore e "dominus" della gestione del conto. Pertanto, risponde del reato di furto e non del delitto di appropriazione indebita, il cassiere che, con movimentazioni fittizie, effettui spostamenti o prelievi dai conti correnti dei clienti, sottraendo denaro alla disponibilità di costoro, nonché quello che, dopo avere richiesto alla sede centrale fondi maggiori di quelli necessari, gonfiando il fabbisogno giornaliero, s'impossessi del denaro contante che transiti nella cassa per fare fronte alle esigenze correnti, posto che egli di tali somme ha la mera, momentanea detenzione senza alcun autonomo potere di disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)