diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2032 del 15/01/1997 Ud. (dep. 05/03/1997) Rv. 208668 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE | Furto - In genere - Presupposti ed elementi differenziali nei due reati - Potere di disponibilità sulla cosa - Fattispecie di ritenuta sussistenza del furto nella sottrazione di denaro affidato a un portavalori.
Stato
decisa il 1997-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208668-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE

In tema di distinzione tra furto e appropriazione indebita, è decisiva l'indagine circa il potere di disponibilità sul bene da parte dell'agente. Se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita; in caso contrario, è configurabile il reato di furto. Conformemente a tale principio, deve ritenersi sussistere il reato di furto a carico del dipendente di una società operante nel settore della vigilanza privata e del trasporto valori che sottragga il denaro a lui affidato esclusivamente per l'espletamento di una attività di ordine materiale, quale il trasporto, il deposito, la conservazione e la consegna di tale bene, con le connesse operazioni burocratiche. In tale ipotesi, infatti, l'agente non disponendo autonomamente del denaro, nel senso giuridico sopra evidenziato, con la sottrazione di esso se ne "impossessa", così realizzando la fattispecie criminosa di cui all'art. 624 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)