Sez. U, Sentenza n. 15289 del 04/12/2001 (Rv. 550824 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Deduzione di questione di giurisdizione - Censura di omessa motivazione - Poteri delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Estensione anche al giudizio di fatto - Conseguente irrilevanza della censura.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Poiché in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono giudice anche del fatto, potendo e dovendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze dell'istruttoria e degli atti di causa, la censura di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione risulta del tutto irrilevante, anche se prospettata come vizio riconducibile al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., onde se ne deve dichiarare l'inammissibilità .
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)