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Sez. L, Sentenza n. 5692 del 13/05/1992 (Rv. 477205 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie | Ex dipendenti ONMI transitati agli enti locali e cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 482 del 1988 - Disciplina ex art. 6 di detta legge in tema di computo del premio di servizio per i periodi relativi ai diversi rapporti di impiego - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477205-01

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie

La disciplina dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1988 n. 482, che ha modificato, anche nei confronti degli ex dipendenti dell'ONMI, le modalità di liquidazione del trattamento di fine servizio, prevedendo per essi l'erogazione dell'indennità premio di servizio sia per il periodo prestato presso l'ente locale sia per quello anteriore prestato presso l'ente di provenienza, con il conseguente obbligo dell'Inadel di versare agli interessati l'eventuale eccedenza di cui al comma quarto dello stesso articolo, non è applicabile agli ex dipendenti dell'ONMI transitati agli enti locali e cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore di detta norma, il cui sesto (ed ultimo) comma non richiama il precedente quinto comma, relativo alla liquidazione dell'indennità premio di servizio, compreso il versamento dell'eventuale eccedenza suindicata.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 3, Legge 27/10/1988 num. 482 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)