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Sez. L, Sentenza n. 9155 del 14/09/1998 (Rv. 518920 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti agli enti locali - Collocamento in quiescenza successivo all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1988 - Trattamento di fine servizio - Disciplina - Influenza dell'art. 6 della legge n. 482 cit. e della sentenza costituzionale n. 498 del 1995 - Insussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518920-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE

In materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti dell'O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera, va precisato che l'art. 6 della legge n.482 del 1988 si è limitato a disciplinare la materia dei conguagli sull'eventuale differenza tra il trattamento di fine servizio che avrebbe dovuto essere corrisposto in base all'ordinamento dell'ente di provenienza e il trattamento a carico dell'I.N.A.D.E.L. Esso, quindi, nulla ha disposto in ordine all'ammontare dei due trattamenti, che resta pertanto regolato dalla normativa precedente. Ne consegue che nell'indennità premio di servizio che l'I.N.A.D.E.L. deve corrispondere ai dipendenti già assunti dall'O.N.M.I. alla data del 6 ottobre 1967, i quali abbiano a suo tempo optato, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'iscrizione alla C.P.D.E.L. non è da ricomprendere l'indennità di buonuscita maturata per l'attività prestata alle dipendenze dell'Opera, ancorché il collocamento in quiescenza sia successivo all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1988 cit. La disciplina applicabile al suddetto trattamento di fine servizio va, infatti, desunta dall'art. 9 della legge n. 698 del 1975, modificato dall'art. 5 della legge n. 563 del 1977, che richiama, senza alcuna eccezione o limitazione, il regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'O.N.M.I., approvato con decreto interministeriale del 5 agosto 1969, modificato con decreto interministeriale del 4 maggio 1973. Nè argomenti in contrario possono trarsi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 498 del 1995, la cui "ratio decidendi" è in armonia con il suddetto principio.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 482 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)