Sez. 3, Sentenza n. 11615 del 18/11/1998 (Rv. 520793 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Questioni costituenti presupposto logico giuridico della pronuncia di annullamento - Preclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
La sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, che enuncia il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, comporta che debbono ritenersi definitivamente decise tutte le questioni che costituiscono presupposto logico - giuridico della pronuncia di annullamento, di guisa che non è consentito rimettere in discussione in sede di rinvio le questioni anzidette, ostandovi il giudicato interno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)