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Sez. 3, Sentenza n. 1952 del 22/02/1995 (Rv. 490587 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Carattere vincolante - Successivo mutamento di giurisprudenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490587-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

Il principio di diritto, al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi a norma dell'art. 384, comma 1, cod.proc.civ., è costituito dalla nozione di ordine giuridico che la Corte di Cassazione incorpora nella sua sentenza, anche quale premessa logico-giuridica (eventualmente implicita) della decisione adottata, con conseguente preclusione sia della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto necessario di quella decisione - ancorché non dedotte dalla parte né rilevate d'ufficio dalla Corte - sia della possibilità di tener conto di eventuali mutamenti della giurisprudenza della stessa Corte o anche di successive pronuncie delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non essendo tali mutamenti assimilabili allo "ius superveniens" e non essendo consentito al giudice di rinvio di sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ., dal quale esso è comunque vincolato ancorché non lo condivida, o di adottare conclusioni palesemente confliggenti, sia sul piano logico che sotto il profilo giuridico, con quel principio, concretamente disattendendolo, a meno che la norma da applicare sia stata, nelle more, espunta dall'ordinamento con declaratoria di incostituzionalità oppure modificata o sostituita da "ius superveniens".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)