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Sez. 5, Sentenza n. 6548 del 27/04/2012 (Rv. 622352 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Contratto di sponsorizzazione - Deducibilità - Inerenza - Condizioni - Onere della prova.
Stato
decisa il 2012-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622352-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

In tema di imposte dei redditi e sul valore aggiunto, i costi di sponsorizzazione di un marchio sono deducibili anche da chi, pur non essendo titolare del marchio, tragga comunque un'utilità dallo sfruttamento del segno distintivo altrui, per il potenziale incremento della propria attività commerciale. Tali costi, infatti, ineriscono all'attività di impresa, ai sensi degli artt. 109, comma quinto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; il concetto di inerenza è, invero, nozione di origine economica, legata all'idea del reddito come entità calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alla cui sussistenza, ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell'impresa, non incombe alcun onere della prova in capo al contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto deducibili i costi di sponsorizzazione sostenuti dal distributore esclusivo per l'Italia di un prodotto, rilevando che, per la connaturale inerenza degli stessi all'attività di tale soggetto, gravasse sull'Amministrazione l'onere di provare che i medesimi incidessero, invece, in tutto o in parte, sull'attività del produttore del bene e titolare del marchio sponsorizzato).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)