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Sez. L - , Sentenza n. 30073 del 19/11/2019 (Rv. 655984 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | Dipendenti degli enti previdenziali addetti al servizio di portierato di immobili - Successiva assegnazione a mansioni tipiche della funzione amministrativa dell’ente - Trasformazione del rapporto in lavoro pubblico contrattualizzato - A decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 43, comma 19, della l. n. 388 del 2000 - Periodo antecedente - Applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Stato
decisa il 2019-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655984-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

In tema di lavoro dei portieri degli enti previdenziali assunti con contratto di diritto privato, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di portierato e da riportare ad attività proprie della funzione amministrativa dell'ente di appartenenza non comporta la trasformazione del vincolo in un rapporto di impiego pubblico privatizzato, che si verifica solo quale effetto "ex lege" al sopravvenire dell'art. 43, comma 19, della l. n. 388 del 2000, ma fa sorgere, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il diritto del lavoratore a percepire, per il periodo di concreto ed effettivo svolgimento di quelle diverse mansioni, il trattamento retributivo proprio del c.c.n.l. inerente agli enti pubblici non economici.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 43 com. 19, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, DPR 26/05/1976 num. 411 art. 51, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)