Sez. L - , Sentenza n. 29897 del 18/11/2019 (Rv. 655859 - 01)
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | Riforma del pubblico impiego - Natura privatistica del rapporto - Ammissibilità - Ipotesi - Successiva assegnazione a mansioni inerenti l’attività amministrativa propria dell’ente - Trasformazione del rapporto in lavoro pubblico contrattualizzato - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Pur dopo la privatizzazione del pubblico impiego, non è impedita la stipula di contratti di lavoro con la P.A. regolati dalla disciplina privatistica, quando vi sia una norma speciale che lo preveda o per rapporti di lavoro cd. anomali per l'assolvimento di compiti non riconducibili alle finalità istituzionali. In dette ipotesi, la successiva assegnazione a mansioni inerenti l'attività amministrativa propria dell'ente non comporta automaticamente la trasformazione del rapporto privatistico in un rapporto pubblico contrattualizzato, a meno che detta trasformazione non sia prevista dal legislatore, in armonia con il dettato dell'art. 97 della Costituzione. (Nella specie, la S.C., quanto ai portieri degli enti previdenziali che, dopo la dismissione degli immobili, sono stati addetti a mansioni inerenti l'attività amministrativa dell'ente, ha ritenuto la trasformazione del rapporto in lavoro pubblico contrattualizzato, in virtù della previsione dell'art. 43, comma 9, della l. n. 388 del 2000).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 43 com. 19, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 51, DPR 26/05/1976 num. 411 art. 51, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)