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Sez. U, Sentenza n. 3243 del 11/05/1983 (Rv. 428136 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI - LIQUIDAZIONE OPERATA CON RIFERIMENTO AI CRITERI DI CUI AI COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - OPPOSIZIONE - SOPRAVVENIENZA, NELLE MORE DEL RELATIVO GIUDIZIO, DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALI NORME - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428136-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI - LIQUIDAZIONE OPERATA CON RIFERIMENTO AI CRITERI DI CUI AI COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - OPPOSIZIONE - SOPRAVVENIENZA, NELLE MORE DEL RELATIVO GIUDIZIO, DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALI NORME - CONSEGUENZE.*

Nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, effettuata secondo i criteri di cui all'art. 16, quinto, sesto e settimo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10), la sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, dichiarativa dell'illegittimità delle suddette norme, non incide sulla ritualità del pregresso procedimento amministrativo e dell'instaurazione del giudizio stesso davanti al giudice ordinario, ma comporta che quest'ultimo deve provvedere, alla Determinazione della indennità in base agli analoghi criteri dettati in via provvisoria dalla legge 29 luglio 1980 n. 385, salvo conguaglio, fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle Disposizioni dichiarate illegittime. (V 3553/81, mass n 414166; (V 1061/81, mass n 411608; (Conf 4690/81, mass n 415411).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)