Sez. L, Sentenza n. 8121 del 02/07/1992 (Rv. 478003 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa | Requisito dell'immediatezza della reazione del datore di lavoro - Natura costitutiva del diritto di quest'ultimo - Rilevabilità d'ufficio - Preclusioni ex artt. 414, 416 e 437 cod. proc. civ. - Insussistenza - Carattere relativo di detto requisito - Portata - Valutazione del medesimo - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa
Il requisito dell'immediatezza della reazione del datore di lavoro, che condiziona la validità e l'efficacia del licenziamento in tronco per giusta causa ed è elemento costitutivo di tale recesso, dev'essere verificato dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale e dall'impostazione difensiva delle parti, sicché la deduzione della sua mancanza integra non un'eccezione in senso stretto ma una mera difesa, non soggetta alle preclusioni stabilite dagli artt. 414, 416 e 437 cod. proc. civ.. In tale verifica occorre poi tener conto che la detta immediatezza può essere intesa in senso relativo solo nei limiti della compatibilità con il tempo strettamente necessario al datore di lavoro per gli opportuni accertamenti - cioè senza che siano frapposti indugi tali da determinare un cumulo di addebiti eventualmente giustificativo della sanzione espulsiva, anziché della sanzione conservativa proporzionata a ciascuno di essi - e deve essere valutata anche in relazione alla possibilità che la reazione del lavoratore risulti utile al medesimo, sia ai fini di un'efficace giustificazione che ai fini di una graduazione della sanzione in proporzione al singolo addebito di volta in volta accertato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)