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Sez. L, Sentenza n. 1248 del 09/03/1989 (Rv. 462120 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - MANSIONI PRIMARIE E CARATTERIZZANTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462120-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - MANSIONI PRIMARIE E CARATTERIZZANTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Nell'ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, deve considerarsi mansione primaria e caratterizzante (ai fini della Determinazione della qualifica spettante al lavoratore) quella che costituisce il contenuto normale delle prestazioni, che, cioè, venga svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un fattore di normalità nelle diverse mansioni del lavoratore medesimo. (V 3295/87, mass n 452353).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)